Art. 6.
(Costituzione della società).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni «Centro nazionale per la musica», di seguito denominato «Centro», con sede in Roma, che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.
      2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione del Centro sono esenti da imposte e da tasse.
      3. L'atto costitutivo del Centro determina il capitale sociale e il numero delle azioni, ai sensi dell'articolo 7.